"In Europa ci sono già i presupposti per l'esplosione di un conflitto sociale. Questo è il seme del malcontento, dell'egoismo e della disperazione che la classe politica e la classe dirigente hanno sparso. Questo è terreno fertile per la xenofobia, la violenza, il terrorismo interno, il successo del populismo e dell'estremismo politico."

domenica 12 gennaio 2020

"Guerra al contante": la lettera della BCE al Ministro Gualtieri

Dalla lettera del 13 dicembre 2019 di Yves Mersch, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE), al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e al Ministro dell'economia e delle Finanze, prof. Roberto Gualtieri:

"Con la presente lettera la Banca centrale europea (BCE) chiede di essere consultata in merito alla legge, di prossima adozione, di conversione del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (di seguito il «decreto-legge»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 27 ottobre 20191.
In particolare, l’articolo 18 del decreto-legge stabilisce una nuova soglia per i pagamenti in contanti (attualmente pari a 3.000 euro), fissando la soglia a 2.000 euro per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per poi ridurla a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022."

"Primo, la raccomandazione della Commissione 2010/191/UE5 prevede che l’accettazione dei pagamenti in contanti debba costituire la norma, ma riconosce che il contante possa essere rifiutato per motivi connessi al principio di buona fede, senza che ciò integri una violazione del principio del corso legale del contante.
Il diritto dell'Unione e la raccomandazione della Commissione 2010/191/UE non affrontano esplicitamente la questione se, o in quale misura, sia consentito introdurre una restrizione di ordine più generale all’obbligo di accettare pagamenti in contanti in euro. Di conseguenza, è necessario interpretare il diritto dell'Unione al fine di stabilire le condizioni cui deve conformarsi una limitazione ai pagamenti in banconote e monete in euro, comprese le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte perché il corso legale delle banconote e delle monete in euro sia rispettato qualora vengano introdotte delle limitazioni generali all’obbligo di accettare pagamenti in contanti

Secondo, le limitazioni ai pagamenti in contanti devono rispettare il corso legale delle banconote in euro7 . In tale contesto, il considerando 19 del regolamento (CE) n. 974/988 , secondo cui «le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari»9 è stato preso in considerazione in precedenti pareri della BCE in merito all’introduzione di limitazioni al contante contenute in proposte di legge nazionali.

Terzo, mentre in uno Stato membro possono esistere in generale altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari diversi dai pagamenti in contanti10, la loro disponibilità in tutti gli strati della società, a costi comparabili con i pagamenti in contanti, dovrebbe essere verificata con attenzione dalle autorità nazionali competenti. Questo perché tali altri mezzi possono avere caratteristiche diverse rispetto ai pagamenti in contanti e quindi possono non costituire delle alternative del tutto equivalenti.
A tale riguardo, la BCE rileva che la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 ha reso più agevole per i consumatori dell’Unione disporre di conti di pagamento e dei servizi di pagamento elettronico ad essi correlati in alternativa al contante.

Quarto, le limitazioni ai pagamenti in contanti devono rispettare il corso legale delle banconote in euro sancito negli articoli 128, paragrafo 1, e 282, paragrafo 3, del TFUE.
Pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni ai pagamenti in contanti proposte, che incidono sul corso legale delle banconote in euro, siano efficaci ai fini del conseguimento delle finalità pubbliche legittimamente perseguite attraverso tali limitazioni.
Si dovrebbe quindi dimostrare chiaramente che tali limitazioni permettano, di fatto, di conseguire la dichiarata finalità pubblica della lotta all’evasione fiscale.

Quinto, le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti dovrebbero essere anche proporzionate agli obiettivi perseguiti e non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per conseguirli. Qualsiasi ripercussione negativa delle limitazioni proposte dovrebbe pertanto essere attentamente ponderata a fronte dei benefici pubblici previsti. Nel valutare se una limitazione sia proporzionata, si dovrebbero sempre considerare le ripercussioni negative della limitazione in questione, nonché se possano essere adottate misure alternative idonee a conseguire il relativo obiettivo con minori ripercussioni negative.

Sesto, la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Il contante è anche generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto, quale moneta legale, è ampiamente accettata, è rapida e agevola il controllo sulla spesa di chi paga. Costituisce, inoltre, un mezzo di pagamento che consente ai cittadini di regolare istantaneamente un’operazione ed è l’unico metodo di regolamento in denaro di banca centrale e al valore nominale che non consente legalmente di imporre tariffe per il suo utilizzo. Inoltre, i pagamenti in contanti non richiedono un’infrastruttura tecnica funzionale con i relativi investimenti, e sono sempre disponibili; ciò riveste particolare importanza in caso di indisponibilità dei pagamenti elettronici. Inoltre, i pagamenti in contanti agevolano l’inclusione dell’intera popolazione nell’economia consentendole di regolare, in tal modo, qualsiasi tipo di operazione finanziaria.

Settimo, la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre conferma che i pagamenti in contanti di importo elevato si espongono al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiede che i soggetti che commerciano beni, non altrimenti soggetti obbligati ai sensi di tale direttiva, siano comunque classificati come soggetti obbligati secondo la direttiva stessa e applichino misure di adeguata verifica della clientela, soltanto nei casi in cui effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro. Ne consegue che la proposta di legge dovrebbe stabilire una soglia proporzionata per le limitazioni ai pagamenti in contanti, tenuto conto degli obiettivi di tali limitazioni."


Link originale: https://www.ecb.europa.eu/ecb/correspondence/pdf/ecb.lf.cor20191213_IT.it.pdf

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